Come scegliere l’amministratore

In base aggiornamento dell’Art. 1129 del Codice Civile effettuato con la legge 220/12 è previsto che vi sia obbligo di amministratore condominiale nel caso in cui un fabbricato abbia più di OTTO proprietari, indipendentemente dal numero di unità immobiliari che lo compongono. La nomina spetta all’assemblea condominiale; nel caso in cui non si arrivi ad un accordo per votazione in assemblea legittimamente convocata, la nomina è demandata all’autorità giudiziaria, chiamata ad intervenire anche da un solo condomino che voglia far valere i suoi diritti.

Sebbene non vi siano sanzioni nel caso in cui un fabbricato rientrante nelle caratteristiche descritte dal Art. 1129 sopracitato non abbia nominato un amministratore professionista, è altamente sconsigliabile nominare a rotazione una figura non professionista (tipicamente un pensionato residente che si occupa un po di tutto); legalmente, la persona che dovrà rispondere di eventuali inadempienze o cause, sarà questo condomino, che seppur in buona fede, non ha le competenze necessarie per assolvere a tutti i compiti previsti.

Nessuna norma vieta invece la nomina di un amministratore nel caso in cui ci siano anche solo due proprietari; in tal caso si lascia di fatto la scelta ai proprietari dell’immobile. Speso la figura dell’amministratore viene anche utilizzata nel caso di fabbricato con meno di cinque proprietari, ma con molte unità abitative date in locazione a terzi o laddove le proprietà non si accordino su chi debba sobbarcarsi dell’onere di gestire le parti comuni.

Geom. Andrea Camaggi