Compiti e poteri dell’amministratore

L’amministrazione di immobili è un lavoro che va fatto con precisione e competenze tecniche adeguate. Da qui, storicamente, la figura del Geometra risulta perfettamente attinente.

L’amministratore in carica deve gestire i beni comuni del condominio, con obbligo di riscuotere i fondi necessari dopo aver ripartito le spese di rendicontazione annuale.

Il codice civile assegna all’amministrazione precisi compiti , con l’ indicazione di svolgerli secondo la diligenza del”buon padre di famiglia” (Art.1710).

Nello specifico, secondo il codice civile, l’ amministratore di condominio dovrà assolvere i seguenti compiti:

  • Eseguire le deliberazioni dell’assemblea di condominio
  • Curare l’osservanza del regolamento di condominio, qualora sia presente
  • Disciplinare l’uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell’interesse comune
  • Riscuotere dai condòmini i contributi da loro dovuti per le spese condominiali, e pagare mediante i fondi risultanti sul conto corrente del condominio le somme occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi condominiali
  • Compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio
  • Rendere conto annualmente all’assemblea della sua gestione economica
  • Convocare l’assemblea ordinaria annualmente, e quella straordinaria se necessario o su richiesta dei condòmini
  • Ordinare i lavori di manutenzione straordinari quando hanno carattere di urgenza
  • Procedere ai versamenti in favore dell’erario sia degli importi dovuti quale sostituto d’imposta, che per contributi e oneri previdenziali ed assicurativi
  • Richiede il codice fiscale del condominio
  • Comunicare entro 30 giorni all’agenzia delle Entrate la sua nomina in qualità di “legale rappresentante” del condominio
  • Aprire un conto corrente intestato al Condominio, nel caso non ne sia provvisto, al fine di garantire all’assemblea completa trasparenza nelle movimentazioni di conto
  • Annotare su apposito registro i provvedimenti presi atti a dare seguito alle delibere assembleari

E’ inoltre utile sottolineare come detti compiti possano essere comunque diminuiti o ampliati dal regolamento condominiale o da apposite delibere assembleari, così come disposto dalla sentenza di Cassazione n°8719 del 8/09/1997

Geom. Andrea Camaggi