L’amministrazione di immobili è un lavoro che va fatto con precisione e competenze tecniche adeguate. Da qui, storicamente, la figura del Geometra risulta perfettamente attinente.
L’amministratore in carica deve gestire i beni comuni del condominio, con obbligo di riscuotere i fondi necessari dopo aver ripartito le spese di rendicontazione annuale.
Il codice civile assegna all’amministrazione precisi compiti , con l’ indicazione di svolgerli secondo la diligenza del”buon padre di famiglia” (Art.1710).
Nello specifico, secondo il codice civile, l’ amministratore di condominio dovrà assolvere i seguenti compiti:
- Eseguire le deliberazioni dell’assemblea di condominio
- Curare l’osservanza del regolamento di condominio, qualora sia presente
- Disciplinare l’uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell’interesse comune
- Riscuotere dai condòmini i contributi da loro dovuti per le spese condominiali, e pagare mediante i fondi risultanti sul conto corrente del condominio le somme occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi condominiali
- Compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio
- Rendere conto annualmente all’assemblea della sua gestione economica
- Convocare l’assemblea ordinaria annualmente, e quella straordinaria se necessario o su richiesta dei condòmini
- Ordinare i lavori di manutenzione straordinari quando hanno carattere di urgenza
- Procedere ai versamenti in favore dell’erario sia degli importi dovuti quale sostituto d’imposta, che per contributi e oneri previdenziali ed assicurativi
- Richiede il codice fiscale del condominio
- Comunicare entro 30 giorni all’agenzia delle Entrate la sua nomina in qualità di “legale rappresentante” del condominio
- Aprire un conto corrente intestato al Condominio, nel caso non ne sia provvisto, al fine di garantire all’assemblea completa trasparenza nelle movimentazioni di conto
- Annotare su apposito registro i provvedimenti presi atti a dare seguito alle delibere assembleari
E’ inoltre utile sottolineare come detti compiti possano essere comunque diminuiti o ampliati dal regolamento condominiale o da apposite delibere assembleari, così come disposto dalla sentenza di Cassazione n°8719 del 8/09/1997
Geom. Andrea Camaggi